IL PRESIDENTE 
                          DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il proprio decreto, in data 23 dicembre 2010, registrato alla
Corte dei conti il 30 dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art.
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' stato disposto
lo scioglimento  del  consiglio  comunale  di  San  Procopio  (Reggio
Calabria) per  la  durata  di  diciotto  mesi  e  la  nomina  di  una
commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente; 
  Constatato  che  non  risulta  esaurita  l'azione  di  recupero   e
risanamento  complessivo  dell'istituzione  locale  e  della  realta'
sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata; 
  Ritenuto che le esigenze della collettivita'  locale  e  la  tutela
degli interessi primari  richiedono  un  ulteriore  intervento  dello
Stato, che assicuri il  ripristino  dei  principi  democratici  e  di
legalita'  e  restituisca   efficienza   e   trasparenza   all'azione
amministrativa dell'ente; 
  Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267; 
  Vista la proposta del Ministro dell'interno, la  cui  relazione  e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  La durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Procopio
(Reggio Calabria), fissata in diciotto  mesi,  e'  prorogata  per  il
periodo di sei mesi. 
 
    Dato a Roma, addi' 22 marzo 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri 
 
                                  Cancellieri, Ministro dell'interno 

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2012 
Registro n. 2, Interno, foglio n. 333