IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto, in data 23 dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Procopio (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente; Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realta' sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata; Ritenuto che le esigenze della collettivita' locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalita' e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente; Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2012; Decreta: La durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Procopio (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, e' prorogata per il periodo di sei mesi. Dato a Roma, addi' 22 marzo 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Cancellieri, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2012 Registro n. 2, Interno, foglio n. 333